STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE «Pro Mèdra»

Art. 1

Sotto la denominazione Pro Mèdra è costituita per tempo indeterminato e con sede a Serravalle un’associazione ai sensi degli art.li 60 e ss. CCS.

Art. 2


Lo scopo dell’associazione, basata sul volontariato, è il sostegno, la valorizzazione e la promozione della Villa di Mèdra e della sua valle, in particolare tramite:
il contributo alla manutenzione delle carraie, degli spazi pubblici e dei beni storici, etnografici, religiosi e culturali della Villa di Mèdra;
la ristrutturazione, la manutenzione e la promozione del rifugio alpino di Ciavasch e dei sentieri della Val Mèdra;
l'organizzazione di manifestazioni a carattere culturale, sociale e ricreative.

Art. 3


Possono diventare soci dell’associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’associazione.

Art. 4


I soci non possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale che solo risponde degli impegni dell’associazione esclusa ogni e qualsiasi responsabilità personale dei soci.

Art. 5


I soci possono dimissionare in ogni momento con preavviso scritto di 6 mesi al comitato per la fine di ogni anno. Per l’anno civile in corso la tassa sociale è comunque dovuta. E’ considerato dimissionario il socio che non avrà pagato la tassa sociale dopo due richiami.

Art. 6


Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle tasse sociali, dagli interessi sul patrimonio sociale, dalle donazioni e dai legati di persone fisiche o giuridiche, dai contributi volontari di enti pubblici e privati, dagli introiti di manifestazioni, collette o altre azioni di sostegno.

Art. 7


Gli organi dell’associazione sono:

  • l’assemblea generale;
  • il comitato;
  • l’ufficio di revisione.

Art. 8


L’assemblea generale è convocata dal comitato tramite avviso spedito per posta o e-mail a ogni socio con almeno 15 giorni di preavviso e si tiene di regola entro il 31 agosto di ogni anno.
Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta di almeno 1/5 dei soci.

Art. 12


L’assemblea generale può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. Riservati i casi in cui lo statuto richiede una maggioranza qualificata le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti decide quello del Presidente.

Art.13


’assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione e esercita le seguenti competenze:

  • approva gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
  • nomina e revoca il presidente e gli altri membri del comitato;
  • designa l’ufficio di revisione composto di 2 membri;
  • approva il rapporto d’attività del comitato e i conti annuali;
  • da scarico al comitato;
  • definisce le tasse sociali;
  • pronuncia l’esclusione dei soci che violano gli scopi sociali;
  • modifica gli statuti;
  • decide la fusione con altre associazioni;
  • decide lo scioglimento dell’associazione.

Nei casi previsti ai N. 8, 9 e 10, le deliberazioni devono essere adottate dai 2/3 dei soci presenti all’assemblea.

Art. 14


Il comitato è composto da 3 a 7 membri che rimangono in carica 2 anni e sono sempre rieleggibili. Il comitato designa nel suo seno un vicepresidente, un segretario e un cassiere.

Art. 15


Il comitato esercita le seguenti competenze: concretizza gli indirizzi generali dell’associazione; assicura l’amministrazione, organizza e coordina l’attività dell’associazione; adotta tutte le decisioni che per legge o per statuto non sono riservate ad altro organo; in modo particolare si pronuncia circa l’accettazione di donazioni e legati; allestisce l’ordine del giorno delle assemblee generali ed esegue le decisioni delle stesse.

Art. 16


Il comitato si riunisce tutte le volte che gli affari dell’associazione lo esigono dietro convocazione scritta o verbale del suo presidente o del vicepresidente. Il comitato delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. E’ ammessa l’adozione di decisioni in via circolare. In caso di parità decide il presidente.

Art. 17


L’associazione è validamente vincolata dalla firma collettiva a due del presidente, del vicepresidente e del segretario.

Art. 18


L’ufficio di revisione è composto di due membri designati per un periodo di 2 anni dall’assemblea generale. L’ufficio di revisione allestisce il suo rapporto che consegna 15 giorni prima dell’assemblea generale.

Art. 19


L’esercizio contabile è annuale e chiude il 31 dicembre.

Art. 20


Gli organi dell’associazione terranno un verbale sulle decisioni e deliberazioni; esso sarà sottoscritto dal segretario e dal presidente rispettivamente da chi ne avrà fatto le veci.

Art. 21


Nel caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio residuo sarà devoluto in un fondo/legato comunale a favore della Villa di Mèdra e della sua valle.

Approvato dall’assemblea costitutiva del 1° febbraio 2013 tenutasi a Malvaglia, presso l’Atelier Titta Ratti.